Le dogane sono istituzioni di fondamentale importanza che si occupano del controllo, sia in entrata che in uscita dal territorio nazionale, delle merci. Questi beni o prodotti possono essere sia trasportati come merce che essere portati con sé da viaggiatori, e devono sottostare a una ben precisa normativa. In Italia tutti gli aspetti doganali sono gestiti dall’Agenzia delle Dogane, un ente pubblico che dipende dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; lo scopo di questa Agenzia è di amministrare, riscuotere e occuparsi dei diritti doganali, delle accise su consumi e produzione e sulla fiscalità interna riguardante gli scambi a livello internazionale.
Al giorno d’oggi l’entrata in vigore dell’Unione Europea ha spostato il piano della politica doganale da un’ottica nazionale ad una più ampia visione comunitaria, dal momento che esistono delle precise politiche in materia. A livello europeo le autorità doganali dei singoli Stati lavorano in stretta collaborazione allo scopo di omogeneizzare e rendere più efficace in tutti i Paesi l’accertamento dei tributi doganali.
Oltre a questi aspetti fiscali, le dogane sono anche un efficace strumento in grado di garantire ai cittadini la sicurezza e la salubrità dei prodotti di importazione, di contrastare il commercio di sostanze illecite e di specie (animali e vegetali) protette e di combattere il traffico di prodotti contraffatti. In quest’ultimo caso il ruolo della dogana è di primaria importanza soprattutto per un Paese come il nostro, il cui marchio “Made in Italy” è largamente imitato da aziende estere (basti pensare ad esempio alla contraffazione da parte dei prodotti cinesi) che minacciano le imprese nostrane con imitazioni a basso prezzo e di scarsa qualità.
Oltre ad un controllo su beni e merci, la dogana svolge anche il ruolo di sorveglianza sui viaggiatori sia in partenza per i Paesi extraeuropei che per quelli in arrivo, che sono tenuti al rispetto di diverse procedure e disposizioni.
Cosa si può riportare da un viaggio nei Paesi extracomunitari
Fra gli effetti personali del viaggiatore, quelli di valore devono essere accompagnati da una documentazione che attesti il loro regolare acquisto (o precedente importazione) in Italia.
Animali da compagnia come cani, gatti e furetti possono viaggiare esclusivamente se di età superiore ai tre mesi ed accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dalle autorità competenti del Paese di provenienza. È necessario che il passaporto sanitario dell’animale attesti la validità della vaccinazione antirabbica e che l’animale sia in perfetta salute; ogni persona può portare con sé sino a cinque esemplari. Anche per altri animali come rettili, anfibi, uccelli, pesci (purché non classificati come “specie protette”) è richiesta l’esibizione di un apposito certificato sanitario.
Chi intende importare prodotti di origine animale e vegetale deve ricordare che è vietata l’importazione da Paesi extraeuropei (ad eccezione di San Marino, Svizzera, Andorra, Norvegia e Liechtenstein) di prodotti a base di carne, selvaggina, prodotti lattiero-caseari che non siano esplicitamente accompagnate da un certificato sanitario rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine.
L’importazione di qualsiasi bene culturale deve essere dichiarata in dogana per espletare gli adempimenti fiscali ed ottenere il rilascio del certificato di avvenuta importazione. In caso di esportazione, gli oggetti di antiquariato con più di 50 anni o i reperti con più di 100 anni devono essere accompagnati da una licenza di esportazione (definitiva o temporanea) che viene rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Le armi possono attraversare le frontiere solo se accompagnate da un permesso rilasciato dagli enti competenti; se l’arma ne è sprovvista è consentito il suo deposito in dogana in attesa del rilascio dell’autorizzazione.
Ad eccezione di stupefacenti, sostanze dopanti e sostanze psicotrope, non esistono restrizioni per il trasporto di medicinali per uso personale anche se le autorità doganali possono richiedere l’esibizione della prescrizione medica in caso di quantitativi considerati sospetti.
Sono vietate, nel modo più tassativo, sia l’importazione che l’esportazione di merci contraffatte, infrazioni che vengono sanzionate dal Codice Penale.
Normative su tabacchi e alcolici per chi viaggia in Europa
Per coloro che viaggiano nell’Unione Europea esistono ben precise norme doganali da conoscere e rispettare, che si applicano ai Paesi che aderiscono all’UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e, naturalmente, Italia.
Sin dal 1° gennaio 1993 vige la libera circolazione di persone, merci e capitali nello spazio dell’Unione Europea. Ciò significa che per gli oggetti ed i generi di consumo (acquistati in qualsiasi esercizio commerciale) i viaggiatori non devono sottostare ad alcuna limitazione o formalità. Esistono però delle eccezioni riguardanti alcune particolari categorie di prodotti come, ad esempio, i tabacchi lavorati, e le bevande alcoliche acquistate da privati cittadini e non per scopi commerciali.
Per quanto riguarda i prodotti del tabacco esistono limiti ben definiti delle quantità trasportabili da ogni singolo individuo:
- sigarette: 800 pezzi, oppure;
- sigaretti (max 3 grammi ciascuno): 400 pezzi, oppure;
- sigari: 200 pezzi, oppure;
- tabacco da fumo: 1 kg
Esistono precise limitazioni anche per quanto riguarda le sostanze alcoliche:
- alcol o bevande alcoliche con gradazione superiore al 22%: 10 litri;
- alcol o bevande alcoliche con gradazione non superiore al 22%: 20 litri;
- vino: 90 litri, di cui 60 litri di vino spumante;
- birra: 110 litri.
Quanti soldi si possono portare all’estero
Per quanto riguarda la valuta, è possibile trasportare liberamente con sé soldi contanti (o valori assimilati) per un importo complessivo che non superi i 10.000 euro. Qualora si intenda viaggiare con somme di denaro superiori al seguito, è necessario depositare presso la dogana una dichiarazione a riguardo. Questo obbligo vale per tutti i Paesi sia dell’Unione Europea che quelli extra europei. Nel caso tale dichiarazione non venisse presentata si viola la normativa e le pene previste sono:
- sequestro del 40% dell’importo che eccede il limite stabilito (10.000 euro);
- sanzione amministrativa fino al 40% dell’importo che eccede il limite stabilito, per un minimo di 300 euro.
Esportazione o importazione di animali da compagnia e specie protette
Gli animali da compagnia contemplati dalla normativa sono cani, gatti e furetti. Questi sono autorizzati al valico dei confini nazionali solo quando di età superiore ai tre mesi, salvo casi specifici autorizzati da deroghe. Tali animali sono autorizzati al viaggio solo se accompagnati dal passaporto sanitario che può essere rilasciato da un veterinario dalle autorità del Paese di competenza. Ogni viaggiatore può portare con sé sino a cinque esemplari, ciascuno munito di passaporto sanitario sul quale sia presente l’attestazione di validità della vaccinazione antirabbica, i suoi dati identificativi (microchip o tatuaggio) ed i dati del proprietario.
Per altri animali come ad esempio rettili, anfibi, pesci o uccelli è necessario presentare alle autorità doganali un certificato sanitario nel quale si attesti che l’esemplare risulta idoneo al viaggio in quanto non presenta alcuna malattia. Questo certificato viene rilasciato nel paese di origine in seguito ad una visita sanitaria.
Le specie protette animali elencate nella Convenzione di Washington sono autorizzate al transito solo se possiedono il certificato sanitario e, in aggiunta, il certificato CITES (“Convention on International Trade of Endangered Species“, ovvero “Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione”). Anche alcune piante come ad esempio orchidee e cactacee possiedono lo status di “specie protette”, e possono essere introdotte solo se accompagnate da un certificato di autorizzazione rilasciato nel Paese di provenienza.
Il certificato CITES deve essere esibito anche in accompagnamento di tutti quei prodotti derivanti da specie protette come oggetti di avorio, zanne di elefante, coralli, legname ricavato da foreste amazzoniche e articoli in pelle di rettile o in pelliccia di animali protetti. I trasgressori rischiano multe piuttosto salate, e qualsiasi oggetto introdotto illegalmente viene confiscato dal Corpo Forestale dello Stato o, nei casi più gravi, dall’Autorità Giudiziaria. Per evitare di incorrere nelle sanzioni previste è bene informarsi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed il Ministero dello Sviluppo Economico.
Esportazione o importazione di beni culturali, armi e mezzi di trasporto
Per quanto riguarda i beni culturali, i viaggiatori devono richiedere un apposito certificato di spedizione alle autorità competenti del Paese di partenza. Qualsiasi opera d’arte che ha meno di 50 anni o fosse stata eseguita da un artista vivente non richiede invece alcun tipo di certificazione. Per maggiori informazioni si consiglia di contattare gli Uffici Esportazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
L’ingresso di qualsiasi tipo di arma è autorizzato solo se la stessa è accompagnata da uno specifico permesso rilasciato dalle autorità competenti del Paese di provenienza. Questa normativa si applica ad armi da sparo, armi da taglio ed armi cosiddette “improprie”, e fa riferimento alle norme di pubblica sicurezza a livello nazionale.
Se si acquista un mezzo di trasporto nuovo all’estero, al momento dell’ingresso nel Paese di destinazione è necessario il pagamento dell’IVA, anche se l’acquirente e/o il venditore sono soggetti privati. Per “nuovo” si intende un mezzo di trasporto che ricade nelle seguenti categorie:
- veicolo con motore superiore a 48cc o potenza superiore a 7.2 KW che sia stato ceduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione o abbia percorso meno di 6000 chilometri;
- imbarcazione di lunghezza superiore a 7.5 metri che sia stata ceduta entro 3 mesi dalla prima immatricolazione o abbia navigato per meno di 100 ore;
- aeromobile con peso totale superiore a 1555 kg che sia stato ceduto entro 3 mesi dalla prima immatricolazione o abbia volato per meno di 40 ore.
Qualora si acquistassero mezzi di trasporto usati che non ricadono nei casi sopra elencati l’acquirente privato è tenuto a pagare l’IVA del Paese del venditore se quest’ultimo è un soggetto d’imposta (non privato), mentre l’acquirente è esentato da qualsiasi tipo di pagamento quando il venditore è, al contrario, un privato. Per maggiori informazioni è consigliabile consultare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Siti internet utili e documentazione sulle norme doganali
Il riferimento per chi viaggia è la Carta Doganale del Viaggiatore, il cui testo completo è scaricabile in formato PDF direttamente da questo link. Questo documento di semplice ed immediata consultazione è stato pubblicato per aiutare tutte quelle persone che, in arrivo o in partenza dal nostro Paese, abbiano la necessità di informarsi e approntare per tempo la documentazione eventualmente necessaria per il disbrigo delle pratiche doganali.
Su internet è possibile documentarsi e raccogliere informazioni riguardo a tutti gli aspetti riguardanti le procedure doganali. Ecco riportati di seguito alcuni dei link più utili da consultare, sia a livello italiano che europeo
- Agenzia delle Dogane
A livello italiano il sito di riferimento primario è quello dell’Agenzia delle Dogane, ente pubblico che dipende dal Ministero delle Finanze. Questa agenzia fiscale ha il compito di gestire, regolamentare e controllare il sistema doganale italiano. Presso il sito internet è possibile documentarsi su norme relative ad accise, tariffe, cambi, indagini finanziarie, rimborso dell’IVA, consigli per chi viaggia e diverse altre tematiche. Molto utile è il servizio di assistenza online e la sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) riguardanti il complessomondo della dogana. - Sintesi della legislazione dell’Unione Europea sulle Dogane
Presso il sito è possibile consultare la legislazione europea in vigore relativa alla cooperazione delle dogane, ai controlli ed alle tariffe, ai regimi specifici per alcuni beni (attrezzature militari, sostanze stupefacenti, flora e fauna selvatiche minacciate dall’estinzione, ecc.) e molte altre sezioni tematiche. - Ministero dello Sviluppo Economico – Ministero del Commercio Internazionale
il Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione fa parte del Ministero dello Sviluppo Economico e si occupa della promozione delle politiche commerciali e internazionali. Presso il sito è possibile informarsi su accordi di libero scambio fra l’Unione Europea e diversi paesi mondiali, nonché documentarsi sull’esportazione di beni e sulle norme e disposizioni che regolamentano il settore. - Taxation and Customs Union (in inglese)
Questo sito istituzionale è lo strumento telematico della Direzione Generale della Commissione Europea, il cui scopo è il coordinamento delle attività delle diverse Dogane Europee. In costante aggiornamento è la sezione dedicata alle news, mentre chi ha bisogno di informazioni può consultare le sezioni dedicate ai viaggiatori ed agli affari internazionali. Sul sito inoltre è possibile aggiornarsi sugli aspetti legislativi e sulle pubblicazioni riguardanti le dogane, e di accedere a diversi link utili.
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