Assicurazione auto

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A cose serve l’assicurazione auto

In Italia, ma anche nel resto dell’Unione Europea, per esempio, per poter circolare con un veicolo a motore su strada si è obbligati alla sottoscrizione di una polizza assicurativa di responsabilità civile (RC). Con essa ci si assicura il risarcimento dei danni eventualmente causati dal proprio veicolo a terze parti o a cose, una volta che si è alla guida.

La polizza RC auto, comunque, copre tali danni nel momento in cui venga accertata la responsabilità del conducente del mezzo, altrimenti non può essere correttamente applicata. Questo tipo di assicurazione, inoltre, copre anche i danni subiti da parte dei passeggeri, sebbene non quelli subiti dal conducente che può essere tutelato scegliendo una versione di polizza RC con maggiori opzioni e non nella sua forma base. Per completezza d’informazione, potrebbe essere utile far riferimento alla legge numero 990 del 1969, quella che tratta, appunto, tale materia nel dettaglio.

Aver attivato una polizza di assicurazione RC auto è fondamentale per non incorrere in sanzioni pesanti. Infatti, se ad un controllo effettuato da parte degli organi di polizia si dovesse risultare sprovvisti di assicurazione non si rischia soltanto una multa pecuniaria, ma addirittura il fermo e il sequestro del veicolo, senza contare il fatto che si dovrà provvedere personalmente al risarcimento di tutti gli eventuali danni causati ad altri.

Anche non essere in regola con i pagamenti del premio di assicurazione, ovvero della cifra pattuita con la compagnia assicurativa in cambio della quale si ottengono i relativi servizi, è equivalente al non avere stipulato una polizza assicurativa e, per la legge, comporta le medesime conseguenze.

Come abbiamo avuto modo di illustrare in precedenza, i contratti assicurativi sono regolati dal Codice Civile ma, dal 2007, il Nuovo Codice delle Assicurazioni è entrato in vigore per disciplinare le attività delle compagnie assicurative. Sul contratto assicurativo saranno, comunque, riportate tutte le informazioni relative al titolare, al veicolo e le eventuali franchigie o coperture aggiuntive, oltre alla durata del contratto e il suo valore.

Il Contratto Assicurativo per l’RC auto

Non è raro trovarsi con in mano un contratto assicurativo e avere grande difficoltà a riuscire a capire cosa in esso sia scritto, quali sono le clausole a cui prestare attenzione, quali delucidazioni chiedere per non trovarsi in difficoltà dopo la sottoscrizione. Molto spesso i moduli non sono unici e ciascuna compagnia di assicurazioni adotta i propri opuscoli, aumentando la confusione dell’utente.

Quando si è giunti al momento della firma, tuttavia, bisogna essere attenti a che ci vengano consegnati le condizioni generali e quelle particolari per la nostra assicurazione auto, ma sarebbe ancora più indicato aver letto ogni singola riga in precedenza e con grande attenzione.

Prima della stipula del contratto assicurativo, l’agente ci avrà posto alcune domande alle quali si deve sempre rispondere in modo preciso, onde evitare che inesattezze possano poi inficiare l’applicazione della polizza assicurativa, come previsto dall’articolo 1892 del Codice Civile.

È bene anche verificare che la compagnia assicurativa alla quale ci si è rivolti faccia parte di quelle autorizzate ad operare sul nostro territorio nazionale: per fare ciò è sufficiente consultare gli elenchi presenti sul sito web dell’Isvap.

Una volta stipulata l’assicurazione auto, si dovrà avere cura di esporre il relativo contrassegno sul parabrezza dell’auto, in modo che sia facilmente visibile, senza trascurare di lasciare in auto il certificato di assicurazione che deve essere esibito nel momento in cui venisse richiesto da parte delle Autorità.

Di norma, un contratto assicurativo RC auto è valido per un anno dalla data di stipula, sebbene esistano numerose formule alternative che consentono di renderlo “a consumo”, ideale se si usa davvero poco l’auto. Tuttavia, per durate inferiori all’anno, la compagnia assicurativa non è tenuta a rilasciare alcun attestato di rischio.

Il contratto assicurativo può essere concluso grazie all’intermediazione di un broker o di un agente assicurativo o anche via telefono o via internet, soprattutto nel caso delle compagnie di assicurazione dirette. Spesso, così facendo, si possono ottenere sconti e promozioni.

Sottoscrivere e rinnovare l’assicurazione auto

Non tutte le coperture assicurative RC auto sono uguali. Infatti, accanto alla forma base sono possibili numerose opzioni aggiuntive che, naturalmente, aumenteranno il costo del premio ma renderanno anche più elevata la propria tutela.

Per scegliere in modo oculato il contratto assicurativo da stipulare, si dovrà fare attenzione al tipo di esigenze che si devono soddisfare, al premio di assicurazione da pagare ma anche ai massimali e alla presenza di eventuali franchigie o di clausole di esclusione e di rivalsa, che rendono la compagnia non più responsabile del rimborso.

Anche le garanzie accessorie, come copertura incendio e scoppio, furto, atti vandalici, assistenza legale e così via, possono essere molto interessanti da sottoscrivere, ma sono soggette a quotazioni differenti dalla classica responsabilità civile, anche se vengono spesso vendute insieme a quest’ultima.

Ricordiamo che, ricevuta la quietanza di pagamento, si avrà la prova dell’avvenuto versamento del premio di assicurazione ma, in genere, nel caso di una polizza RC auto, è il contrassegno a valere come quietanza.

Quando viene sottoscritto il contratto assicurativo saranno consegnati anche il modulo blu da usare per la constatazione amichevole, le condizioni contrattuali e il modulo che servirà per inoltrare un’eventuale richiesta di risarcimento.

Il contratto RC auto è, in genere, con tacito rinnovo, il che significa che ogni anno lo stesso viene prorogato di un’altra annualità, a meno che non sia stata fatta esplicita richiesta di interruzione del servizio. Vale comunque la pena informarsi per tempo, perché talvolta le assicurazioni stipulate con le compagnie dirette, ovvero operanti via internet o via telefono, non applicano questo genere di clausola.

Se si vuole disdire un contratto di assicurazione auto, bisognerà inviare comunicazione scritta tramite raccomandata andata e ritorno entro il termine previsto dal contratto, di solito stabilito in trenta giorni antecedenti la data di scadenza naturale. La compagnia assicurativa consegnerà a questo punto l’attestato di rischio, con il quale ci si potrà far fare nuovi preventivi per una nuova assicurazione auto e si potrà dimostrare la classe di merito maturata.

Il sistema bonus malus

Il sistema bonus malus è alla base del meccanismo delle assicurazioni auto ma non è detto che tutti conoscano nel dettaglio come funziona.

Il sistema bonus malus influisce direttamente sul costo del premio di assicurazione da pagare alla compagnia assicurativa, quindi è interessante sapere come poter calcolare la propria classe di appartenenza. Il meccanismo del bonus malus fa sì che a ciascun assicurato venga attribuito una sorta di punteggio, che viene calcolato in base al numero di sinistri avvenuti in un determinato anno assicurativo. Nel momento in cui si sottoscrive per la prima volta una polizza assicurativa viene assegnata di base la classe numero 14, anche se la classe di merito più bassa è la numero 18 e la più elevata – ed economica – è la numero 1.

Dopo la prima sottoscrizione, inizia una sorta di periodo di prova da parte della compagnia assicurativa: se non si verificheranno incidenti con colpa si scalerà ad una classe di merito inferiore, la 13 esima e così via. Tuttavia, se si dovessero verificare sinistri allora si otterrà un malus di due classi, per cui ipotizzando di essere partiti dalla classe numero 14 si scenderà alla 16 esima. A scadenza della polizza assicurativa, la compagnia invia l’attestato di rischio nel quale è riassunta la propria classe di merito e, quindi, il bonus malus accumulato.

Tuttavia, nonostante le classi di merito ufficiali siano 18 non tutte le compagnie di assicurazione usano la stessa nomenclatura, il che provoca degli inconvenienti agli utenti, che possono confrontare le offerte assicurative tra loro con maggiore difficoltà.

Per non perdere, però, la classe di merito maturata esistono delle tavole di conversione universale che aiutano ad effettuare la conversione desiderata. Queste tabelle sono predisposte da parte dell’Isvap e sono univocamente accettate da tutte le compagnie di assicurazione.

Ad ogni modo, in diverse occasioni sono state avanzate proposte per eliminare il meccanismo bonus malus e riformare il settore, cercando di trovare nel contempo un freno ai continui aumenti di premio assicurazione, ma ad oggi, nessun accordo definitivo è ancora stato siglato tra le parti.

Come conservare la classe di merito

Conservare la propria classe assicurativa di merito è, così, diventata una vera e propria priorità per ciascun automobilista.

Vi sono diversi modi per conservare la propria classe di merito, ma chiaramente dipende dal tipo di situazione in cui ci si viene a trovare. Ad esempio, si ha il diritto a mantenere la classe di merito nel caso in cui il veicolo in proprio possesso venga venduto, rottamato o rubato.

Naturalmente, bisognerà seguire le procedure previste nel contratto assicurativo a suo tempo firmato e sono esplicitate anche nella nota informativa. Se, però, si acquista un secondo veicolo senza vendere il primo, allora il secondo dovrà essere assicurato con la classe di merito attribuita all’ingresso, e quindi la numero 14.

Nonostante questa regola generale, comunque, è possibile che una compagnia assicurativa, magari per mantenere la fedeltà del cliente, proponga una classe di merito più vantaggiosa: è bene, quindi, riuscire a farsi effettuare il più alto numero di preventivi, anche facendosi forza delle novità introdotte dal decreto Bersani. Se, ancora, si volesse vendere il veicolo senza acquistarne un altro, si avrà diritto, invece, alla restituzione del premio di assicurazione non goduto.

Talvolta, anche in seguito ad un incidente diventa possibile conservare la propria classe di merito, ma solo se le condizioni contrattuali lo prevedono. In effetti, in questi casi, si procede al rimborso della liquidazione versata dalla compagnia assicurativa, in modo da non dover subire l’aumento del premio di assicurazione. Spesso è la soluzione da preferire nel caso in cui vi siano stati danni di modesta entità. Il premio di assicurazione non verrà, infatti, maggiorato e l’attestato di rischio non presenterà alcuna penalizzazione.

Infine, un altro suggerimento utile per quanto riguarda la classe di merito è relativo alle novità apportate dalla legge Bersani e coinvolge principalmente i giovani neo patentati. Questi ultimi, infatti, in caso di assicurazione di una seconda macchina, potranno usufruire della stessa classe di merito di un componente della propria famiglia, con medesimo luogo di residenza, al fine di risparmiare su quella che ci toccherebbe in quanto nuovi sottoscrittori.

Cosa fare in caso di sinistro

Quando si verifica un sinistro, la prima raccomandazione è quella di non perdere la calma e accertarsi dei danni subiti dalle persone e poi dalle cose.

Se l’incidente si è verificato con un altro veicolo identificato e non vi siano danni gravi a terze parti, si potrà procedere alla constatazione amichevole, previo accordo circa cause e dinamica dell’evento.

Una volta compilato il modulo Cid, si potrà presentare lo stesso al proprio assicuratore, al fine di ottenere la liquidazione del danno. Il Cid deve essere sempre compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi gli automobilisti. Entro 30 giorni, quindi, la compagnia assicurativa provvederà al risarcimento – se si fossero verificati solo danneggiamenti alle cose – mentre ci vorranno 45 giorni in caso di danni alle persone. Se non si presenterà il modulo di constatazione amichevole i tempi si allungheranno ma non potranno essere comunque superiori ai 90 giorni.

Anche qualora non si ritenga di avere alcun tipo di responsabilità nella dinamica dell’incidente, sarà bene presentare ugualmente quella che è conosciuta come denuncia cautelativa, così che l’agente assicurativo non debba far affidamento esclusivamente sulla versione della controparte.

Se l’incidente stradale si fosse verificato all’estero o con veicoli immatricolati con targa straniera, si potrà comunque chiedere la liquidazione del danno, ma la procedura sarà leggermente differente. Infatti, se l’incidente fosse avvenuto in Italia da parte di un veicolo straniero ci si dovrà rivolgere all’Uci, rintracciando tutte le informazioni utili sul sito dell’ente. Se l’incidente fosse avvenuto in uno dei Paesi aderenti alla Carta Verde, basterà rivolgersi al rappresentante, in Italia, della compagnia assicurativa dell’altro veicolo coinvolto, chiedendo ogni tipo di ulteriore delucidazione all’Isvap.

Infine, nel caso in cui si siano sottoscritte altre polizze di assicurazione auto opzionali, come quella furto e incendio, bisogna ricordare che la denuncia va effettuata alla propria compagnia assicurativa entro tre giorni dalla data dell’avvenimento, corredata anche di una copia della denuncia presentata alle Autorità.

Publicato: 2011-08-14Da: Redazione

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