Certificazione energetica

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Normativa di riferimento

La certificazione energetica degli edifici oggi vigente in Italia rappresenta il recepimento di due specificheDirettive Europee in materia: la 2002/91/CE (“Energy Performance of Buildings”) e la 2006/32/CE.La prima normativa italiana riguardante la certificazione energetica è il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, che ha recepito quanto previsto dalla direttiva 2002/91/CE.

Negli anni successivi sono poi state apportate alcune modifiche, e in particolare:

–          D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19agosto 2005

–          D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE

–          L. 6 agosto 2008 n. 133, art. 35

–          D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

–          D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

–          D.M. 22 novembre 2012 “Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: ‘Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici’

In alcune regioni italiane, inoltre, sono vigenti alcune normative specifiche, e questo avviene in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

A cosa serve

Le finalità della certificazione energetica sono presto dette: raggiungere importanti traguardi dal punto di vista della salvaguardia dell’ambiente, ovvero la diminuzione dei consumi energetici e al tempo stesso anche la riduzione della produzione di inquinamento e gas climalteranti (CO2).

L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è infatti un importante documento che attesta le prestazioni energetiche di un edificio, e che fa comprendere in modo indiretto quali saranno le spese necessarie per la sua gestione. Le classi dell’ACE, analoghe a quelle del consumo degli elettrodomestici, vanno dalla “A” (migliori prestazioni energetiche) via via scendendo sino alla “G” (prestazionipessime).

Ad esempio, un edificio in classe “A” è caratterizzato da ottime prestazioni energetiche e abitandolo si dovranno sostenere spese contenute per il riscaldamento in inverno (e il condizionamento d’estate). Al contrario, uno stabile cui viene attribuita una classe energetica molto bassa, come ad esempio “F” o “G”, rappresenterà un vero e proprio salasso in termini di bollette. È quindi di fondamentale importanza, per chi acquisterà o affitterà un immobile, conoscere in anticipo l’entità delle spese da sostenere per il suo mantenimento.

Ma l’ACE non è semplicemente un documento che ‘cade’ su un edificio come una pietra tombale: in caso di efficienza energetica non ottimale, esso può contenere suggerimenti che consentiranno al proprietario di eseguire interventi per migliorare le performance dell’abitazione e, di conseguenza, incrementarne la classe energetica.

Quando si deve effettuare

La redazione dell’attestato di certificazione energetica è obbligatoria per legge per diverse categorie di edifici e in situazioni particolari:

  • Edifici di nuova costruzione
  • Edifici che hanno subito interventi di ristrutturazione (demolizione, ricostruzione…) superiori al 25%
  • Interventi di recupero di sottotetti a fini abitativi e ampliamenti di volumi superiori al 20%
  • Compravendita di immobili, case e appartamenti
  • Edifici oggetto di annunci immobiliari
  • Contratti di locazione, locazione finanziaria e affitto di azienda, sianuovi che in fase di rinnovo
  • Per chi vuole accedere agli incentivi o alle agevolazioni (es. detrazioni IRPEF, fondi pubblici…) volti al miglioramento delle prestazioni energetiche dello stabile o dei suoi impianti
  • Peredifici pubblici o di uso pubblico caratterizzati da oltre 1000 mq di superficie utile

Una volta redatto, l’Attestato di Certificazione Energetica ha una validità di 10 anni. È tuttavia necessario un suo aggiornamento in tutti quei casi in cui la prestazione energetica dell’edificio subisce una variazione, come ad esempio quando si coibenta il tetto,si effettua l’isolamento delle pareti oppure ancora quando gli impianti termici vengono sostituiti.

Quando non è obbligatoria

La redazione dell’ACE non è obbligatoria in alcuni casi specifici, come ad esempio se un immobile viene trasferito a titolo gratuito e in questi altri casi principali:

  • Fabbricati agricoli, industriali e artigianali non residenziali mantenuti a temperature controllate per via di esigenze produttive
  • Fabbricati agricoli, industriali e artigianali che fanno uso di reflui energetici originatisi dal processo produttivo che non possano essere utilizzati in altri modi
  • Immobili sottoposti alla disciplina dell’articolo 136 del D.L. 42/2004 relativo ai beni del paesaggio e culturali
  • Immobili da sottoporre a risanamento conservativo e restauro che non possono essere modificati dal punto di vista artistico o storico al fine di rispettare le prescrizioni
  • Fabbricati isolati di superficie utile complessiva inferiore a 50 metri mq

Secondo norme recentemente introdotte, inoltre, cade l’obbligatorietà della certificazione energetica nel caso di compravendita di immobili nei quali non deve essere garantito il comfort abitativo. Questo vale, ad esempio, per gli edifici ancora in fase di costruzione e per gli immobili diroccati o comunque non abitabili, come ad esempio quelli di campagna da sottoporre a ristrutturazione.

Linee guida

Nell’Attestato di Certificazione Energetica sono riportati due indici:

–          IPE (Indice di Prestazione Energetica): indica il rapporto tra il consumo energetico annuo e la superficie dell’edificio riferito al metro quadro. Più l’IPE è basso e, ovviamente, maggiore è l’efficienza energetica.

–          CE (Classe Energetica): fornisce indicazioni sull’efficienza energetica rispetto all’ambiente esterno, e a differenza del precedente non dà informazioni sugli effettivi consumi.

Grazie alle indicazioni presenti nell’ACE è possibile individuare le principali fonti di spreco energetico e attuare le soluzioni migliori per eliminarle o quantomeno ridurne gli impatti. A tal proposito l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha dimostrato come mediamente una famiglia possa conseguire un risparmio sino al 40% sulle spese per il riscaldamento, e del 20% su quelle di elettrodomestici e illuminazione, semplicemente adottando buone pratiche e tecnologie a basso consumo.

Una recente modifica introdotta dal Decreto n. 290 del 13 dicembre 12 ha stabilito che non è più possibile ricorrere all’autocertificazione per gli immobili in classe “G”. Sino al dicembre dell’anno scorso, infatti, chi non voleva sostenere le spese per la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica poteva semplicemente dichiarare in alternativa che l’immobile apparteneva alla più bassa classe esistente. Oggi l’autocertificazione non è più possibile: in tuti i casi previsti dalla legge, è obbligatorio il rilascio dell’ACE da parte di un professionista abilitato.

Costo per la certificazione

La legge italiana stabilisce che ad occuparsi delle certificazione energetica siano soggetti in possesso di specifica abilitazione ed eventualmente iscritti all’albo regionale dei certificatori. Questi professionisti sono nella maggior parte dei casi ingegneri, architetti o geometri.

Per quanto riguarda le spese da sostenere per ottenere l’Attestato di Certificazione Energetica per un edificio già esistente, i costi sono piuttosto variabili. Tralasciando la parcella di ciascun professionista, che può essere piò o meno alta in base a una serie di fattori, la certificazione energetica dipende soprattutto dalla grandezza dell’immobile e dal suo grado di complessità.

A influire sul costo finale vi è anche il numero di documenti utili ai fini della certificazione forniti dal proprietario dell’immobile: quelli mancanti dovranno essere reperiti dal certificatore, con un inevitabile incremento delle spese. Ecco che dunque, se possibile, bisogna cercare di recuperare quanta più documentazione possibile ai fini del risparmio, come ad esempio:

  • Planimetria e visura catastale
  • Caratteristiche di caldaia e impianto (libretto d’uso e manutenzione) o del sistema di riscaldamento centralizzato
  • Schede tecniche di murature, solai e serramenti

Mediamente, per un appartamento è possibile spendere intorno 250-300 euro per ottenere una certificazione energetica.

Publicato: 2013-03-01Da: Redazione

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